Ufficio Anagrafe: non si rilasciano più certificati e dichiarazioni sostitutive da consegnare a Uffici della P. A. e a Gestori di Pubblici Servizi Dal 1 gennaio 2012, a seguito della entrata in vigore della Legge di stabilità (L. 183/2011 art. 15) non è più possibile rilasciare certificati e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà da consegnare a Uffici della Pubblica Amministrazione e a Gestori di Pubblici Servizi.
Questi dovranno essere sostituiti dall’autocertificazione:
• resa personalmente dagli interessati alle Amministrazioni richiedenti;
• tramite fax , posta, email, ecc. allegando fotocopia di un documento valido;
• con delega a persona incaricata, allegando fotocopia di un documento valido
Le certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà saranno valide ed utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati.
Tutti i certificati e le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà destinati ad utilizzo tra soggetti privati (es. banche, assicurazioni, ecc.) dovranno essere emessi in bollo, con pochissime eccezioni (DPR 642/72, L. 74/87, L. 184/83).
I certificati riporteranno in calce la dicitura:
“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai Privati Gestori di Pubblici Servizi"